Ecco il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 19881/2014 in merito al vizio di motivazione censurabile:
" a) La riformulazione dell'art. 360,
n. 5), cod. proc. civ., disposta con l'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n.
83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134,
secondo cui è deducibile esclusivamente l'<<omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti>>, deve essere interpretata, alla luce dei canoni
ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., come
riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in
sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale
denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in
violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza
della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e
prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si
esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di
"sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto
materiale e grafico" , nella "motivazione apparente", nel "contrasto
irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile".
b) Il nuovo testo del n. 5)
dell'art. dell'art. 360 cod. proc. civ. introduce nell'ordinamento un
vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico,
principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della
sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se
esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
c) L'omesso esame di elementi
istruttori non integra di per se vizio di omesso esame di un fatto
decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque
preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato
conto di tutte le risultanze probatorie.
d) La parte ricorrente dovrà
indicare -nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366,
primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4, cod.
proc. civ.- il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il
"dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il
"come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato
oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto
stesso".
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