martedì 11 novembre 2014

LA SERVITU' DI PARCHEGGIO NON E' CONFIGURABILE

Così la Corte di Cassazione - II^ Sezione - con la sentenza 23708 del 06/11/2014.

Per la Suprema Corte il parcheggio di autovettura costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la REALITAS intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità, così come al fondo servente il peso. La mera COMMODITAS di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedono al fondo, anche se numericamente limitate, non può in alcun modo integrare gli estremi dell'utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa in un vantaggio personale dei proprietari.

Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto che il contratto a favore di terzo contenuto nell'atto di compravendita o comunque il riconoscimento di una sussistente servitù di parcheggio deve considerarsi NULLO per impossibiltà dell'oggetto, nullità peraltro che può essere dedotta per la prima volta anche in sede di legittimità ai sensi dell'art. 1421 cc.

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