lunedì 24 novembre 2014

L'INCIDENZA DEL PATTEGGIAMENTO SUL GENERALE ISTITUTO DELLA INEFFICACIA DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE A TITOLO GRATUITO COMPIUTI DAL COLPEVOLE IN TEMPO SUCCESSIVO AL REATO

La Cassazione con la sentenza n. 23158 del 31/10/2014 ha affermato  che <attesa la sua duplice funzione pubblicistica di sanzione del reato e di tutela patrimoniale della vittima di esso, l'inefficacia comminata dall'art. 192 del codice penale per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dopo la commissione del reato - inefficacia che presuppone un reato, un danneggiato dal reato ed un colpevole, ma non necessariamente un condannato - colpisce anche quelli posti inessere da chi abbia patteggiato la pena e può essere fatta valere pure dinanzi al giudice civile, prevalendo la equiparazione della sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna e benchè essa non abbia, ad alcun altro effetto, efficacia diretta nei giudizi civili>

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