<Nel ricorso per cassazione per violazione di legge, la parte che deduce
l’inosservanza in proprio danno delle disposizioni della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo (nella specie, gli artt. 6 e 14), ha
l’onere di indicare la regola desumibile dalla Convenzione o dalla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in casi
analoghi e di allegare in che modo il giudice di merito si sia
discostato dai parametri della Convenzione, indicando gli elementi
concreti di analogia tra il proprio caso e gli altri nei quali in sede
europea siano stati applicati i parametri più adeguati e comunque più
favorevoli che invoca.>
Così la Corte di Cassazione Sezione Lavoro con la sentenza n. 76 del 7 gennaio 2014.
questo il link temporaneo dove reperire il testo della sentenza
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