Con l'ordinanza 5808 del 13 marzo 2014 la Corte di Cassazione a norma dell’art. 267 del Trattato di funzionamento
dell’Unione Europea, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione la
pronuncia sulla questione pregiudiziale concernente l’interpretazione
dei regolamenti CE n. 1047/2001, del 30 maggio 2001 e n. 2988/95 del
Consiglio, del 18 dicembre 1995.
Chiede dunque la Suprema Corte "se sia vietato, e configura un
abuso del diritto ed un comportamento elusivo, la condotta
dell’operatore commerciale comunitario (A), il quale, non disponendo di
un titolo d’importazione o avendo esaurito la propria quota di
contingente, acquisti determinate partite di merce da altro operatore
comunitario (B), il quale, a sua volta, le ha acquistate dal fornitore
extracomunitario, cedute allo stato estero ad altro operatore
comunitario (C) che, possedendone i requisiti, ha ottenuto un titolo
nell’ambito del contingente e, senza trasferire il proprio titolo, le ha
immesse in libera pratica della Comunità europea per cederle, una volta
sdoganate ed a fronte di un’adeguata remunerazione, inferiore a quella
del dazio specifico per impostazioni fuori contingente, al medesimo
operatore (B) che le vende, infine, all’operatore (A)... ".
Interessante la tecnica redazionale delle motivazioni che ricalca lo schema delle decisioni della Corte di Giustizia riportanto dapprima il contesto normativo nazionale (art. 1344 cc e art. 37 bis DPR 600/1973), poi le disposizioni di diritto dell'Unione Europea e i motivi del rinvio pregiudiziale: "La fattispecie relativa all'abuso del diritto di cui alla norma nazionale sopra riportata al punto 2 (art. 37 bis DPR 600/73) è operante, sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche nel campo del diritto doganale nel senso che non possono trarsi benefici da operazioni a carattere elusivo intraprese al solo scopo di procurarsi agevolazioni.
Il rinvio pregiudiziale alla Corte è necessario in quanto, alla luce delle norme comunitarie sopra richiamate, il giudice deve stabilire se il comportamento della società ricorrente costituisca o meno atto elusivo posto in essere in violazione delle disposizioni dei regolamenti comunitari sopra menzionati 2988/1995 e 1047/2001."
La Corte di Cassazione nell'ordinanza in oggetto motiva il rinvio pregiudiziale "tenuto conto, altresì, del principio secondo il quale il giudice nazionale ha l'obbligo di adottare, tra diverse possibili letture di una norma interna, quella maggiormente aderente al diritto comunitario: Cass. nn. 7210 del 2002, 5559 del 2005".
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