Nel 2001 con la sentenza 8748 le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che vi è diversità di situazione al fine della iscrizione all'albo degli avvocati tra il dipendente pubblico part -time e il dipendente (part time) di enti privati.
<Siffatta interpretazione della normativa, che rende incompatibile
l'iscrizione all'albo degli avvocati dei dipendenti di enti privati,
si intende qui ribadire, non costituendo argomenti sufficienti per un
diverso orientamento il riferimento (peraltro generico) alle direttive
CEE e l'invocato art. 1, comma 56-bis della legge n. 662 del 1996,
come integrato dall'art. 6, n. 2, della legge 28 marzo 1997 n. 79,
che consente l'iscrizione agli albi e l'esercizio di attività
professionali ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con
rapporto di lavoro a tempo parziale,
tenuto conto dell'obiettiva diversità della situazione in cui versano
i dipendenti privati che non si trovano in quella condizione di
autonomia che costituisce il presupposto della libera professione
forense.>
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