La Corte Costituzionale con la sentenza 166/2012, per giustificare la legittimità costituzionale dell'art. 2 della L. 339/2003, afferma che la Corte di Giustizia avrebbe ribadito ".. con forza, in ordine al principio della tutela dell’affidamento, la
propria giurisprudenza costante secondo cui gli amministrati non possono
legittimamente confidare nella «conservazione di una situazione
esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale
delle autorità nazionali (sentenza 10 settembre 2009, causa C-201/08,
Plantanol, Racc. pag. I-8343, punto 53 e giurisprudenza ivi citata)»
(punto 44)"
Beh dispiace SOTTOLINEARE come la sentenza Plantanol, dopo tale prima osservazione abbia, come è ovvio, affermato al punto 57 che "Tuttavia, spetta al giudice del rinvio
decidere se un operatore economico prudente ed accorto poteva essere in
grado di prevedere la possibilità di tale abolizione in un contesto come
quello della causa principale. Trattandosi di un regime previsto da una
normativa nazionale, è tenendo conto delle modalità di informazione di
regola utilizzate dallo Stato membro che l’ha adottata e delle
circostanze del caso di specie che tale giudice deve valutare,
globalmente e in concreto, se sia stato debitamente rispettato il
legittimo affidamento degli operatori economici considerati dalla detta
normativa".
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